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Whistleblowing: tutto quello che c’è da sapere

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Come noto, dal 2001 esiste la responsabilità in sede penale delle società per reati commessi dai soggetti aziendali nell’esercizio delle funzioni aziendali (persone che rivestono ruoli di rappresentanza, gestione e amministrazione; entità organizzative autonome; persone soggette alla direzione e vigilanza, come i dipendenti).

Oltre agli inevitabili danni alla reputazione, le organizzazioni coinvolte possono incorrere in sanzioni amministrative e penali: le ammende partono da €25.000 e possono arrivare fino a €1.5 milioni, e prevedono l’interdizione dall’esercizio delle attività con confisca del profitto.

Pertanto, per diminuire il rischio di illeciti ed evitare di incorrere in responsabilità, la strada migliore che le aziende possono intraprendere è l’adozione del Modello organizzativo 231: un sistema preventivo stabilito dall’azienda, con cui si indirizzano i comportamenti di ogni membro al rispetto delle norme attinenti alla responsabilità d’impresa.

 

In cosa consiste?

Il modello organizzativo 231 consiste nel:

  • Fare un’analisi dei rischi di illecito, 
  • Implementare procedure specifiche per prevenire l’illecito
  • Definire una struttura gestionale per prevenire nuovi rischi di comportamenti illeciti

Generalmente il Modello organizzativo di gestione e controllo consiste in un insieme di vari elementi che compongono un vero e proprio sistema di gestione preventiva dei rischi. Alcuni elementi sono:

  • disposizioni organizzative;
  • procedure;
  • modulistica;
  • codici comportamentali;
  • software;

 

In sostanza Il modello 231 viene adottato per permettere all’impresa di essere dispensata dai reati imputati ai singoli dipendenti e, mediante la corretta adozione, la società può chiedere l’esclusione o la limitazione della responsabilità amministrativa derivante da uno dei reati menzionati nella norma.

 

Per chi è?

Il modello organizzativo non è obbligatorio (anche se può essere richiesto in alcune gare di appalto o per l’accreditamento in alcuni settori).

Dunque, tutte le aziende esposte al rischio di contestazione delle violazioni citate nella norma possono adottare questo modello, anche le piccole e medie imprese.

 

Principali vantaggi per la società:

  • Esclusione della responsabilità amministrativa delle società ai sensi del D.lgs 231/2001 (in caso di Modello 231 adottato precedentemente alla commissione del reato) 
  • Miglioramento dell’immagine aziendale nei confronti di clienti, fornitori e partner commerciali;
  • Prevenzione e riduzione del rischio della commissione di reati in ambito aziendale;
  • Riduzione tasso INAIL (Mod. OT 23 INAIL) con conseguente risparmio ogni anno sul premio INAIL 
  • Adottare il modello 231 permette agli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva di adempiere al dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa ai sensi dell’art. 2086 del Codice Civile;
  • Incremento del punteggio del Rating di Legalità;
  • Maggiore diffusione dell’etica, della cultura della responsabilità e della prevenzione all’interno della società;
  • Possibilità di implementare ed utilizzare proficuamente nel Modello 231 le procedure e le regole di cui ai sistemi di gestione conformi alle norme ISO 9001 –14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 37001 ecc.; i cui principi verranno richiamati e assorbiti dal Modello 231
  • Maggior controllo sul personale grazie alla presenza dell’Organismo di Vigilanza;
  • Report periodico alla Direzione aziendale da parte dell’Organismo di Vigilanza sui controlli effettuati e rendiconto annuale del proprio operato;
  • Organizzazione da parte dell’Organismo di Vigilanza di un sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite;
  • L’adozione del modello 231 è requisito richiesto e/o opportuno in numerose gare.
  • In tema di contratti pubblici, nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso della attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;

 

Inoltre….

E’ da poco entrata in vigore la nuova normativa in tema di segnalazioni di condotte illecite (cd. Whistleblowing) ai sensi del D.lgs. 24/2023 (entrato in vigore il 30.03.2023 e le cui disposizione avranno effetto a decorrere dal 15.07.2023), la quale prevede l’obbligo per le aziende private con più di 50 dipendenti di istituire canali di segnalazioni (interni ed esterni) che garantiscano la riservatezza e di nominare un organismo che controlli e gestisca le stesse nel rispetto della legge, (il mancato adeguamento comporta pesanti sanzioni pecuniarie irrogabili dall’A.N.A.C. fino a 50.000 euro). L’obbligo è sicuramente differito al 17 dicembre per le aziende fino a 249 dipendenti per il canale di segnalazione interno, mentre per il canale di segnalazione esterno permane ancora un dubbio interpretativo, sarebbe buona norma dal 15/7 organizzarsi per iniziare ad avvisare i dipendenti di questo nuovo obbligo e dell’esistenza dei canali di segnalazione.

L’adozione di un Modello 231, con conseguente nomina dell’organismo di vigilanza, garantisce anche l’adempimento di questo nuovo obbligo posto a carico delle aziende private con più di 50 dipendenti. Il Modello 231 prevede infatti già al suo interno un sistema di segnalazioni di condotte illecite e il ruolo di organo deputato al controllo e gestione delle stesse è rivestito dall’Organismo di Vigilanza nominato, il quale si fa carico anche di tale incombenza.

 

Vantaggi per il datore di lavoro in presenza di delega di funzione ex art. 16 TU 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro):

Laddove l’organo dirigente di una società abbia adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione e gestione rispondente ai requisiti di cui all’art. 6 d.lgs. n. 231/2001 e all’art. 30 d.lgs. n. 81/2008, si configurerà, oltre alla potenziale efficacia esimente in capo alla società dalla responsabilità amministrativa legata alla commissione di uno dei reati-presupposto indicati nell’art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001 (reati in materia di sicurezza), anche l’esenzione da responsabilità penale per il datore di lavoro, il quale abbia conferito una valida delega delle funzioni prevenzionistiche e abbia assolto — proprio attraverso il modello di controllo ex art. 30, comma 4 — all’obbligo di sorveglianza nei confronti del delegato.

In assenza del modello, invece, sia la società quanto le persone fisiche (delegante e delegato) potranno essere chiamati a rispondere laddove ricorrano i requisiti prescritti per le singole attribuzioni di responsabilità.

 

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